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Il contratto di apprendistato è un tipo di contratto a tempo indeterminato nato per far acquisire competenze professionali agli studenti inseriti in un percorso di studi o ai giovani che lo hanno appena concluso. La formazione che gli apprendisti acquisiscono attraverso la partecipazione ai percorsi universitari è ampliata, approfondita e contestualizzata in azienda, tramite l’esperienza diretta dei suoi processi organizzativi, sociali e produttivi.
L’alternarsi dell’esperienza lavorativa e formativa permette ai giovani di acquisire un titolo di studio universitario (quale laurea triennale o magistrale, laurea a ciclo unico, master di I e II livello, diploma di specializzazione o di perfezionamento, dottorato di ricerca) pur dando inizio al proprio percorso lavorativo.
Studenti e giovani laureati possono attivare un contratto di apprendistato anche per svolgere attività di ricerca finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi concordati dall’Istituzione formativa e dal datore di lavoro.
L’apprendistato è un contratto che riguarda i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (e 364 giorni) e può essere stipulato dai datori di lavoro di imprese private appartenenti a tutti i settori di attività.
Per attivare un contratto di apprendistato è necessario che il datore di lavoro e l’Istituzione formativa stipulino un Protocollo Formativo e definiscano un Piano Formativo Individuale (PFI), da allegare al contratto, in cui siano indicati:
Il contratto deve riportare il livello di inquadramento iniziale e finale dell’apprendista e la retribuzione. Agli apprendisti vengono riconosciute tutte le tutele di cui godono gli altri lavoratori dipendenti. Anche la retribuzione, progressiva, viene stabilita dalla contrattazione collettiva.
Guida operativa per l’attivazione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca in Italia.
Brochure Apprendistato
Piano Formativo Individuale – Conseguimento del titolo di studio
Piano Formativo Individuale – Ricerca
Protocollo Formativo
Dossier Individuale
La formazione viene svolta sia all’interno dell’impresa che all’esterno, presso l’Ateneo. I contenuti e la durata della formazione sono stabiliti nel Piano Formativo Individuale sulla base del Protocollo Formativo stipulato tra impresa e Istituzione formativa.
Le attività di formazione interna ed esterna vengono svolte nell’ambito dell’orario di lavoro e si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento del percorso ordinamentale. Per le ore di formazione esterna il datore di lavoro può decidere di decurtare dallo stipendio l’ammontare corrispondente, mentre per le ore di formazione interna ha la possibilità di riconoscere il 10% della retribuzione dovuta.
Per l’apprendistato per il conseguimento dei titoli di studio universitari, la formazione esterna (in Università) non può superare il 60% delle ore impegnate nelle lezioni frontali previste nel percorso ordinamentale.
Per l’apprendistato per attività di ricerca, invece, la formazione esterna non è obbligatoria mentre la formazione interna (in azienda) deve essere pari almeno al 20% del monte orario annuo previsto dal contratto.
Il giovane apprendista viene seguito da un Tutor formativo nominato dall’Ateneo e da un Tutor aziendale. Le caratteristiche e gli obblighi dei due tutor sono definiti dalla contrattazione collettiva.
Il Tutor formativo, di concerto con il tutor aziendale, elabora il Piano Formativo Individuale, garantisce il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo dell’apprendista e Interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale.
Il Tutor aziendale gestisce l’accoglienza e l’inserimento dell’apprendista in azienda e le relazioni con i soggetti esterni coinvolti nel percorso formativo pianificando ed accompagnando i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa del giovane.
La durata minima del periodo di apprendistato è di sei mesi mentre la durata massima varia in base alla finalità del contratto e quindi alla durata prevista del percorso accademico.
Per gli studenti già inseriti in un percorso universitario è necessario considerare il tempo residuo al raggiungimento del titolo di studio all’intero dell’arco temporale previsto dall’ordinamento didattico.
Per l’apprendistato di ricerca, invece, la durata massima è di tre anni con la possibilità di proroga di un anno. Al conseguimento del titolo o al termine del progetto di ricerca, se non viene esercitata la facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’apprendistato offre agli studenti l’opportunità di acquisire un titolo universitario o maturare competenze professionali specifiche accedendo, al contempo, al mercato del lavoro con un regolare contratto di lavoro subordinato.
Attraverso l’apprendistato, le imprese possono beneficiare di sgravi contributivi e fiscali, benefici retributivi e, in alcune regioni, di incentivi economici.
Il datore di lavoro ha la possibilità di intervenire nella scelta del percorso formativo dell’apprendista, nella scelta di un argomento di tesi o nell’individuazione di un tema di ricerca in ragione delle proprie esigenze e di inserire nel proprio organico profili medio-alti con competenze specialistiche che possono contribuire a portare innovazione nelle imprese.
Per le imprese con 10 o più dipendenti è prevista un’aliquota contributiva dell’11,61% mentre per le imprese con meno di 10 dipendenti del 3,11% il 1° anno, del 4,61% il 2° e dell’11,61% per gli anni successivi. Inoltre è prevista l’esclusione degli apprendisti dal computo della base imponibile irap.
Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00095/sg
Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero dell’economia e delle finanze che definisce gli standard formativi dell’apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell’articolo 46, comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 approvato dalla Conferenza Stato-Regioni. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/21/15A09396/sg
Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, n. 148, 149, 150 e 151, attuativi della legge delega di cui all’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/10/07/16G00198/sg
Università degli Studi di Napoli Parthenope
Sede Centrale – Via Amm. Acton, 38
80133 Napoli