PLACEMENT

FAQs

In questa sezione puoi trovare le risposte alle domande più frequenti sull’organizzazione dei tirocini, le normative applicate e le varie opportunità di lavoro post-lauream. Non hai trovato quello che cercavi? Contatta l’Ufficio Placement attraverso la casella di posta elettronica placement@uniparthenope.it.

Con l’espressione “tirocini curriculari” si intendono i tirocini che danno diritto a crediti formativi ed inclusi nei piani di studio delle Università, degli Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari.

Sono altresì da considerarsi come curriculari i tirocini previsti all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione sebbene non direttamente finalizzati al conseguimento di crediti formativi allorché si verifichino le seguenti condizioni:

  • Promozione di un tirocinio da parte di una Università o Istituto di Istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio  aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione o la Provincia o accreditato;
  • Destinatari della iniziativa siano studenti universitari (compresi gli iscritti ai master universitari e ai corsi di dottorato), studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;
  • Svolgimento del tirocinio all’interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione.

I tirocini curriculari sono disciplinati dai regolamenti di Ateneo o degli Istituti di formazione. Tali regolamenti disciplinano tutti gli aspetti relativi alle convenzioni di tirocinio con le aziende, alla promozione dei tirocini e al loro riconoscimento formativo. I citati regolamenti di Ateneo, tuttavia, per quanto da essi non espressamente previsto nonché per la disciplina dello svolgimento in concreto del tirocinio curriculare, richiamano le eventuali discipline regionali e quella statale.

È opportuno distinguere tra tirocini curriculari che danno diritto a crediti formativi e tirocini curriculari che non danno diritto a crediti formativi. Quelli del primo tipo, necessari per maturare i crediti formativi necessari per raggiungere il titolo di studio, dovranno necessariamente concludersi prima del conseguimento dello stesso.

I tirocini curriculari che non danno diritto a crediti formativi, invece, non essendo strettamente necessari al conseguimento del titolo essendo destinati maggiormente al miglioramento della formazione degli studenti, se iniziati prima del conseguimento del titolo potranno continuare fino alla naturale scadenza. 

Non si ravvisano ragioni ostative allo svolgimento di questo tipo di tirocinio presso una associazione culturale senza scopo di lucro, fermo restando in ogni caso il rispetto dei principi, del quadro generale e delle specifiche tutele inderogabili del tirocinante previsti dalle norme.

I tirocini curriculari possono essere promossi da:

  • Università (nell’ambito di lauree, master, dottorati) o istituzioni universitarie che rilascino titoli accademici;
  • Istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio con valore legale;
  • Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati.

Un tirocinio che costituisce parte integrante del curriculum formativo del master è da qualificarsi come tirocinio curriculare, anche se di fatto abbia inizio dopo il completamento delle lezioni in aula. Tuttavia, trattandosi di tirocini finalizzati al completamento della formazione in vista del conseguimento del titolo finale, è necessario che il diploma di master abbia data successiva alla conclusione del tirocinio.

Sono espressamente finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella delicata fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Ai tirocini formativi e di orientamento, essendo la materia di competenza delle Regioni, si applicano le relative discipline regionali.

Con l’accordo del 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono state emanate le linee guida in materia di tirocini le cui prescrizioni sono state recepite dalle Regioni e Province autonome con i provvedimenti di propria competenza.

La regione Campania ha recepito le suddette Linee Guida nella Delibera della Giunta Regionale n. 243 del 22/07/2013

I tirocini promossi a favore delle persone disabili sono previsti dalle convenzioni di inserimento lavorativo previste dalla Legge 12-3-1999 n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, e sono disciplinati dalle leggi regionali.

Sì, è possibile attivare tirocini extra curriculari in favore di studenti. La qualità di studente non è incompatibile con eventuali altri “status” quali, ad esempio, quello di inoccupato o disoccupato. È pertanto possibile in questi casi attivare tirocini al di fuori del proprio percorso di istruzione o formazione. 

Data l’ampia formulazione dell’espressione “titolo di studio” contenuta nelle linee guida in materia di tirocini formativi di cui all’accordo del 24/01/2013, e tenuto conto altresì che a mente dell’art. 117 della Costituzione la regolamentazione in materia di tirocini è di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome, occorrerà necessariamente fare riferimento alla regolamentazione della Regione o Provincia autonoma nella quale sarà svolto il tirocinio per eventuali disposizioni specifiche.

  • sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento;
  • dodici mesi per i tirocini di inserimento e reinserimento;
  • dodici mesi per i tirocini stipulati in favore di persone svantaggiate;
  • ventiquattro mesi per i tirocini in favore di soggetti disabili, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999, fermo il rispetto delle norme sull’assunzione delle categorie cosiddette protette.

Sì. Le linee guida in materia di tirocini recepite dalle Regioni e Province Autonome sulla base dell’accordo del 24 gennaio 2013 siglato in sede di conferenza Stato- Regioni, prevedono che i tirocini formativi e di orientamento siano destinati a soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi.

Il soggetto ospitante, con eccezione dei casi previsti al comma , ha l’obbligo di corrispondere al tirocinante un’indennità di partecipazione in relazione all’attività da esso prestata. L’importo mensile lordo di tale indennità, determinabile anche in misura forfetaria, non può essere inferiore a euro 400,00. La Regione può definire agevolazioni o misure di sostegno in materia di corresponsione e di ammontare dell’indennità.

Sì. Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di corrispondere l’indennità. Al fine di stabilirne la misura occorrerà necessariamente  fare riferimento alla normativa di settore della Regione nella quale si trava la PA interessata.

Naturalmente, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall’art. 1, comma 36, della L. 92/2012, le relative convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell’anno precedente all’entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti delle spesa consentita per finalità formative. Resta salva in ogni caso la possibilità che le Regioni, nella programmazione delle attività formative di propria competenza, rimborsino, in tutto o in parte, la indennità.

Non si ravvisano ragioni ostative allo svolgimento di questo tipo di tirocinio presso un’azienda che non abbia alcun dipendente a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il rispetto dei principi, del quadro generale e delle specifiche tutele inderogabili del tirocinante previsti dalle norme.

Al riguardo, tuttavia, si rammenta che al fine del regolare svolgimento del tirocinio, risultano di centrale importanza la figura del tutor del soggetto promotore in qualità di responsabile didattico-organizzativo nonché quella del tutor aziendale, i quali garantiranno al tirocinante il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto.

Sono fatte salve in ogni caso eventuali diverse disposizioni regionali in merito.

Nelle linee guida è stato adottato il criterio secondo il quale, in caso di soggetto ospitante multi localizzato o di Pubblica Amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato.

No, non vi sono limiti di età. Tuttavia occorre rammentare che qualora trattasi di tirocinio formativo e di orientamento post laurea o post diploma, lo stesso dovrà necessariamente essere attivato entro dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio.

Sì. È possibile recedere dal rapporto di tirocinio dandone comunicazione al soggetto ospitante ed informando il soggetto promotore con il rispetto di tempi e modalità eventualmente previsti dalla normativa regionale di settore.