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Regolamento regionale in materia di Tirocini
Regolamento regionale in materia di Tirocini
Testo unico dell’apprendistato
STAGE EXTRACURRICULARI (LAUREATI)
L’articolo 11 della L.148/2011, che si applica soltanto ai tirocini extracurriculari, dispone che:
possono essere svolti da laureati entro 12 mesi (non più 18 mesi) dal conseguimento del titolo di laurea, con esclusione di quanti hanno conseguito un titolo di master o di dottorato;
la durata massima dei tirocini extracurriculari è di sei mesi.
La circolare del Ministero del Lavoro chiarisce che sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 11 del D.L. 138/2011 gli stage curriculari, ossia gli stage svolti da studenti iscritti a qualsiasi corso di studi universitari.(Il D.L. 138/2011 è stato convertito, con modificazioni,in L.148 del 2011).
Il Decreto n. 142/98 definisce le modalità di attuazione dell’art. 18 della Legge n. 196/97 ed introduce una disciplina regolamentare in materia di tirocini formativi e di orientamento: ne stabilisce la finalità e ne indica le modalità di attivazione mediante “convenzione di tirocinio” e “progetto formativo” di cui allega gli schemi base (da adottare da parte degli enti promotori).
La Legge 196/1997 nota come “Pacchetto Treu” all’art.18 disciplina i tirocini formativi e di orientamento – dal punto a) al punto i) vengono disposti i principi e i caratteri generali.
FAQ pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro: domande ricorrenti in tema di stage svolti da studenti, tipologia e regolamentazione.
FAQ pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro: domande ricorrenti in tema di stage svolti da laureati, tipologia e regolamentazione.
TIROCINI DI LAUREATI
Solo per stage post laurea (laureati non attualmente iscritti ad alcun corso di studio presso l’Università degli studi di napoli Parthenope
Università degli Studi di Napoli Parthenope
Sede Centrale – Via Amm. Acton, 38
80133 Napoli